L’assicurazione è un contratto tipico, a forma libera (anche se l’art. 1888 prevede a fini probatori la necessità della forma scritta), consensuale (a meno che le parti non prevedano che si perfezioni al momento del pagamento del premio), a effetti obbligatori, di durata, bilaterale (o plurilaterale, nel caso della coassicurazione), a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive e infine aleatorio, poichè la realizzazione del vantaggio auspicato dalle parti dipende non dalla loro volontà, ma da eventi imprevedibili che esse stesse non possono controllare. La prestazione assicurativa è pertanto solo eventuale, condizionata dal verificarsi del sinistro, in mancanza del quale non trova alcuna ragion d’essere, mentre il rischio del singolo con la correlativa minaccia al proprio interesse si trasferisce sull’assicuratore che può così suddividere tra gli altri assicurati l’alea di ogni singolo contratto.
Il codice civile all’art. 1882 definisce il contratto di assicurazione come il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, distinguendo le due tipologie contrattuali che riguardano l’assicurazione contro i danni e contro la vita
Proprio il concetto di “rischio” è il presupposto che giustifica la diffusione delle assicurazioni nella società moderna in cui l’evento dannoso, il “sinistro”, non è più una fatalità, ma la conseguenza dell’uso di massa dei ritrovati della tecnica, prodotti e messi in commercio su larga scala.
Quali sono gli elementi essenziali del contratto di assicurazione
Come elemento determinante del contratto di assicurazione, il rischio è riconducibile all’astratta possibilità che si verifichi un evento dannoso e lesivo di un certo interesse del soggetto.
Deve pertanto essere possibile (pur con una maggiore o minore probabilità di verificazione che incide solo sull’entità del premio), ma obiettivamente incerto (ossia provocato da fattori di causalità esterna e non dalle parti, ignare circa l’eventualità che si verifichi e quando), mentre, come accennato, dannoso e lesivo dell’interesse tutelato deve risultare l’evento.
L’art. 1904 dispone che il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.
L’interesse deve pertanto essere attuale ed esistente fin dall’inizio della copertura e al momento del sinistro, perchè l’eventuale danno sia configurabile con il conseguente diritto d’indennizzo in capo all’assicurato. La sua cessazione durante il contratto, ne determinerà lo scioglimento, “potendosi comunque, anche in tal caso, fare ricorso all’art. 1896, il quale, nel prevedere lo scioglimento del contratto per intervenuta cessazione del rischio, trova anche applicazione nell’ipotesi che il rischio venga meno non in senso assoluto, ma soltanto per l’assicurato per effetto, appunto, del venir meno del suo interesse al risarcimento”.