Gli obblighi dell’assicuratore

A parte gli obblighi di trasparenza, informazione precontrattuale ed esauriente redazione dei testi contrattuali sanciti dalla legge speciale, l’obbligo per l’assicuratore di corrispondere l’indennizzo sorge, come si è detto, al verificarsi del sinistro e il relativo credito diventa esigibile al termine dell’istruttoria per l’accertamento e la liquidazione del danno, trasmissibile per causa di morte (esclusa l’assicurazione infortuni) e per atto tra vivi con la cessione del contratto o il trasferimento della polizza se all’ordine o al portatore.

La prova del danno è dovuta dall’assicurato che potrà accettare con l’assicuratore una determinazione peritale (art. 1908, comma 2) per stabilirne l’entità.

Nell’assicurazione vita la somma è chiaramente prestabilita nel contratto, mentre normalmente l’entità del danno è valutata in base alla lesione prodottasi, pari al valore dell’interesse ante sinistro, detratto il valore assunto successivamente, fermo restando che il principio indennitario vieta di attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al momento del sinistro (art. 1908, comma 1) e che la pretesa del profitto sperato è possibile solo se espressamente prevista (art. 1905, comma 2).

Nella definizione dell’entità dell’indennizzo, una volta liquidato il danno, occorre tenere presente dell’eventuale previsione di una franchigia e di una massimale che costituisce il limite massimo dell’obbligo assicurativo.

Si parlerà quindi di assicurazione piena quando il massimale è pari al valore assicurabile, di sottoassicurazione (art. 1907) quando il massimale è inferiore a tale valore e di soprassicurazione (art. 1909) quando il massimale eccede il valore reale della cosa assicurata. In merito, in particolare, ai casi di sottoassicurazione l’assicuratore risponderà dei danni proporzionalmente alla parte coperta dall’assicurazione, mentre la soprassicurazione risulterà invalida in presenza del dolo dell’assicurato con il diritto a percepire i premi del periodo in corso per l’assicuratore in buona fede. Naturalmente se anche il contraente era in buona fede il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata con il diritto ad una riduzione proporzionale del premio.