
Le prestazioni dovute dall’assicurato si realizzano nell’obbligo di pagamento del premio e nell’impegno di assolvimento di determinati oneri.
Per quanto riguarda il primo deve essere versato anticipatamente e, se periodico, all’inizio di ciascun periodo assicurativo., essendo previsto, in caso di ritardo, un periodo di tolleranza di 15 giorni per le assicurazioni danni e di 20 per l’assicurazione sulla vita.
Le conseguenze dell’inadempimento o del ritardo dell’assicurato sono diverse, proprio a seconda dei due rami assicurativi:
– nell’ipotesi dell’assicurazione danni la protezione è sospesa fino al pagamento del premio unico o della prima rata (art. 1901, comma 1), rimanendo esonerato l’assicuratore dalla sua prestazione se il sinistro si verifica nel periodo di inadempimento; per i mancati pagamenti successivi è previsto un periodo di tolleranza di 15 giorni, solo decorso il quale la prestazione assicurativa viene sospesa (art. 1901, comma 2). L’assicuratore potrà agire per la riscossione dei premi non corrisposti entro sei mesi dall’inadempimento, operando, in caso di inazione, la risoluzione di diritto del contratto che l’assicurato potrà impedire con il pagamento degli eventuali arretrati e delle spese, riattivando in tal modo la polizza;
– nel ramo vita l’assicuratore potrà agire per recuperare il pagamento del primo o unico premio entro sei mesi dalla scadenza (art. 1924, comma 2), mentre nel caso di inadempimento dei premi successivi il contratto si risolve di diritto, decorso il termine di tolleranza previsto dall’art. 1924, comma 2, potendo conservare l’assicuratore i premi già pagati, solo se non sia maturato il diritto al riscatto o alla riduzione della polizza.